Gli organi sociali AIECI

Consiglio Direttivo

Alessandra Chiarcos
Presidente 

Tommaso Lorenzetto Bologna
Vice Presidente

Chiara De Giovanni
Segretaria – Delegata nazionale Sezioni Regionali

Serena Magnani
Consigliere

Andrea Mytkowicz
Consigliere

Commissione Tecnica

Matteo Rino Pittavino
Responsabile CT

Cristina Bonini
Commissario Tecnico

Giulia Pedon
Commissario Tecnico

Alessandro Vestri
Commissario Tecnico

Antonella Zito
Commissario Tecnico

Consiglio dei Probiviri

Giovanni Lodrini
Presidente Collegio Probiviri

Debra Buttram
Proboviro

Giorgio Matta
Proboviro

Comitato Scientifico

Prof. Angelo Gazzano

D.ssa Chiara Mariti

Prof.ssa Silvana Diverio

Ten. col. Lorenzo Tidu

Sezioni Regionali

Sezione Reg. Piemonte/Liguria

Coordinatrice regionale

Mirko Perna
Vice Coordinatore regionale

Sezione Reg. Lombardia

Sergio Ghidelli
Coordinatore regionale

Ingrid Ragazzi
Vice coordinatrice regionale

Eliana Devecchi
Segretaria

Sezione Reg. Toscana/Umbria

Valeria Pellistri
Coordinatrice regionale

Andrea Berti
Vice coordinatore regionale

Irene Sbrana
Segretaria

Serena de Leonardis
Consigliere

Bianca Sacchi
Consigliere

Sezione Reg. Lazio/Campania/Puglia/Sicilia

Rosaria Vernese
Coordinatrice regionale

Nella Pellegrino
Vice Coordinatrice regionale

Sabrina Carbone
Segretaria regionale

Sezione Reg. Emilia Romagna/Marche

Elizabeth Ferguson
Coordinatrice regionale

Claire Pauline Chiaruzzi
Vice Coordinatore regionale

Alice Bortini
Segretaria regionale

Lucia Dall’Asta
Consigliere

Elisa Filippucci

Consigliere

Sezione Reg. Veneto/FVG/Trentino

Maria Garbo
Coordinatrice regionale

Francesca Fachin

Vice Coordinatrice regionale

Alberto Castello
Segretario regionale

Emmanuele Baro
Consigliere

Marta Travaglio

Consigliere

Lo Statuto

STATUTO della ASSOCIAZIONE A.I.E.C.I.

TITOLO 1-DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Art. 1 – Costituzione, denominazione e generalità associative

  1. È costituita l’Associazione denominata ” A.I.E.C.I. – Associazione Istruttori Educatori Cinofili Italiani” associazione professionale apartitica, senza finalità di lucro, organizzata secondo criteri di rappresentatività, democraticità e sussidiarietà con sede a Padova Via Trieste, 32.
  2. A.I.E.C.I. associa professionisti accomunati dalla formazione, specializzazione e pratica professionale di attività attinenti al settore cinofilo esercitata attenendosi ai criteri professionali, scientifici, etici, e sociali deducibili dal presente statuto e dal codice etico e deontologico.
  3. Per potersi associare ad A.I.E.C.I. in qualità di Soci Ordinari professionisti occorre possedere i requisiti di cui al indicati agli artt. 19 e 20 del seguente Statuto , in ogni caso occorre possedere i requisiti per le figure professionali previsti dalla norma tecnica UNI 11790:2020 e da future norme tecniche nazionali e standard europei di settore nonché i requisiti eventualmente previsti da normative cogenti di settore. 
  4. A.I.E.C.I. prevede inoltre la presenza di Soci Sostenitori e Soci Onorari non professionisti e quindi non soggetti al possesso dei requisiti per l’iscrizione come Soci Ordinari

Art.2 – Oggetto delle professioni cinofile

  1. Educatore Cinofilo: figura professionale di primo livello in possesso di specifiche competenze che gli permettono di operare attraverso programmi educativi per favorire una corretta e proficua relazione uomo -cane. Attraverso metodologie, tecniche e strumenti educativi persegue  lo sviluppo delle competenze del cane considerando le sue caratteristiche genetiche, di vita e di contesto familiare e sociale ed è in grado di far acquisire al cliente/utente le abilità e le capacità necessarie per una corretta conoscenza e gestione del cane; gli obiettivi educativi  sono rivolti a un armonico inserimento del cane nel contesto familiare e sociale fornendo al cliente/utente una corretta visione dell’alterità animale e un approccio al cane eticamente ed etologicamente compatibile con il suo benessere psicofisico. L’Educatore cinofilo è in grado di elaborare specifici programmi pedagogici che prevengono i comportamenti potenzialmente pericolosi e si rivolge agli altri colleghi qualificati (ad es. Esperto nell’Area comportamentale) o ad altri professionisti per i contesti che non riguardano le sue specifiche competenze, in particolare per gli aspetti sanitari si riferisce al Medico Veterinario.
  2. Esperto cinofilo nell’Area Comportamentale: figura professionale di secondo livello che già in possesso delle competenze dell’Educatore cinofilo, possiede specifiche competenze per l’analisi e la comprensione del comportamento del cane nelle sue interazioni intra-extra gruppo familiare; attraverso l’elaborazione di programmi di educazione/istruzione/modificazione comportamentale basati su metodologie e tecniche specifiche, è in grado di  prevenire o modificare comportamenti inappropriati e/o problematiche comportamentali. In caso di patologie comportamentali del cane si riferisce al Medico Veterinario esperto in comportamento con cui può instaurare un rapporto di collaborazione.
  3. Istruttore Cinofilo: figura professionale di secondo livello che già in possesso delle competenze dell’Educatore cinofilo, possiede le più ampie competenze per lo svolgimento della propria attività professionale declinata in uno specifico ambito che ne determinerà la specializzazione e quindi l’attività professionale di riferimento e la specifica denominazione: Ambito Cinosportivo, Ambito degli Interventi Assistiti con gli Animali, Ambito dei Cani d’Assistenza (Istruttore di base e Istruttore di specializzazione). Possiede quindi la formazione che gli permette di operare in progetti di istruzione di abilità specifiche e le competenze riferibili al singolo ambito operativo.  
  4. Formatore Cinofilo: figura professionale di terzo livello già in possesso delle competenze di primo e secondo livello, ha competenze che riguardano la didattica e l’organizzazione di percorsi formativi per il settore cinofilo, possiede inoltre le competenze per l’ideazione e la gestione dell’intero processo formativo.
  5. Per quanto non espressamente dettagliato al presente articolo si rimanda alla norma UNI 11790:2020 e ad altre future norme tecniche nazionali e agli standard europei di settore nonché ai requisiti eventualmente previsti da normative cogenti di settore.

Art. 3 – Oggetto e Scopo.

    1. A.I.E.C.I. persegue i seguenti principali obiettivi e scopi:
  • Promuovere e coordinare iniziative per il riconoscimento del ruolo professionale dell’educatore,  esperto nell’area comportamentale, istruttore e formatore cinofili, per la tutela e qualificazione di tali  professionalità sia in ambito nazionale che internazionale.
  • Assistere e agevolare i Soci nell’esercizio della professione secondo le qualifiche previste dall’art.2 nei loro diversi ambiti e competenze anche secondo quanto specificato dai Regolamenti che l’Associazione adotta
  • Qualificare e accrescere la professionalità e l’esperienza dei propri Soci attraverso l’individuazione di criteri, protocolli e pratiche professionali che contribuiscano a una formazione specializzata e aggiornata delle differenti figure professionali.
  • Promuovere la professionalizzazione dell’educazione, istruzione e formazione cinofila attraverso l’obbligatorietà dell’aggiornamento professionale-formazione permanente -dei soci
  • Promuovere e proporre ai propri associati iniziative di qualificazione e certificazione professionale
  • Promuovere e diffondere la cultura cinofila e la specifica professionalità e qualificazione dei soci all’interno della società attraverso ogni azione e strumento atto al perseguimento di tale scopo.Promuovere la condivisione delle conoscenze nel campo dell’educazione e istruzione cinofila attraverso l’organizzazione di convegni, seminari, workshop in sede nazionale e internazionale.
  • Istituire e gestire gruppi di lavoro, corsi di aggiornamento culturale e professionale, di formazione continua e specializzazione anche in collaborazione con Enti pubblici o privati, nazionali e internazionali.
  • Promuovere e sostenere ogni forma di studio e ricerca nell’ambito della cinofilia, della zooantropologia, dell’etologia, della cinotecnica, ideare, avviare  e sostenere iniziative editoriali e multimediali affinché gli associati possano fruire di un costante aggiornamento sui progressi scientifici e di ricerca a livello nazionale e internazionale
  • Progettare e svolgere attività in qualità di Ente formatore di settore
  • Promuovere l’aggregazione tra i Soci e le altre realtà legate alla cinofilia in ambito nazionale e internazionale.
  • Favorire una cultura di eccellenza di settore anche al fine di creare costante innovazione.
  • Intraprendere ogni azione e iniziativa affinché l’esercizio delle professioni cinofile sia svolto con competenze adeguate e aggiornate, nel pieno rispetto del benessere psicofisico del cane e a tutela del cliente/utente e dell’immagine della categoria;
  • Fornire ogni connesso servizio ad Enti pubblici e privati che intendano realizzare e gestire iniziative nel settore cinofilo, formative e ricreative
  • Rappresentare i propri iscritti presso Enti e Istituzioni pubbliche e private, presso altre Associazioni professionali nazionali o estere, anche allo scopo di favorire la riconoscibilità professionale degli Educatori e Istruttori cinofili e in generale dei Professionisti cinofili.
  • Promuovere e sostenere ogni iniziativa volta a sostenere l’affermazione della categoria e delle professioni cinofile.
  • Collaborare con le varie associazioni di categoria per la soluzione di problemi comuni e per il consolidamento del ruolo dei professionisti nel sistema nazionale della cinofili
  • Svolgere azioni di sensibilizzazione e informazione dell’opinione pubblica per accrescere una sempre più aggiornata cultura e consapevolezza cinofila
  • Avviare ogni iniziativa volta a promuovere la professione, la professionalità, la certificazione e la qualificazione dei soci professionisti alla luce delle acquisizioni giuridiche nazionali e europee e sociali nell’ambito di servizi e professioni anche promuovendo la costituzione di associazioni di secondo grado e sostenendo iniziative politiche, amministrative e giuridiche che possano determinare ogni positiva evoluzione della condizione professionale degli associati
    1. A.I.E.C.I. adotta un Codice Etico e Deontologico che prevede un sistema di sanzioni adeguato e proporzionale alle violazioni commesse e provvede alla sua pubblicazione sul proprio sito internet e anche con altri mezzi di comunicazione se opportuno; cura altresì la pubblicazione, con le stesse modalità,, delle principali deliberazioni relative alle elezioni degli Organi dell’Associazione e alla individuazione dei titolari delle cariche sociali 
    2. A.I.E.C.I. promuove la collaborazione tra le diverse figure dei professionisti cinofili, ciascuno per il proprio specifico ambito operativo e sostiene l’attivazione di collaborazioni con gli altri professionisti di settore in primis con i Medici Veterinari e i Medici Veterinari Esperti in Comportamento nel forte convincimento della necessità di realizzare un Sistema Nazionale della Cinofilia Italiana a salvaguardia del benessere del cane, della prevenzione di incidenti e abbandoni valorizzando l’importanza sociale della relazione tra l’uomo e il cane.

Art. 4 – Attività

  1. Per quanto precede e non in senso limitativo, A.I.E.C.I. potrà svolgere le seguenti attività:
  • Ideare, progettare e promuovere iniziative per diffondere la cultura cinofila nei diversi ambiti possibili;
  • Ideare, progettare e promuovere attività o iniziative in ambito sociale e socio-assistenziale;
  • Promuovere attività quali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, incontri divulgativi ecc.;
  • Realizzare studi, promuovere ricerche e attività scientifiche inerenti i diversi ambiti legati alla cinofilia, in collaborazione con Enti e Istituzioni pubbliche o private nazionali e internazionali quali Università, Centri di Ricerca, ecc.;
  • Promuovere attività di formazione permanente in particolare per i propri associati: corsi di aggiornamento teorico/pratici per professionisti delle varie discipline cinofile e corsi di perfezionamento;
  • Realizzare attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
  • Promuovere e gestire attività di formazione e divulgazione avvalendosi anche di supporti informatici e tecnologici;
  • Promuovere e gestire attività di promozione dell’Associazione stessa e dei Soci;
  • Svolgere attività di servizio tecnico ed amministrativo in riferimento all’oggetto sociale.
  1. L’ Associazione, inoltre, potrà svolgere ogni attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.
  2. L’ Associazione, nel pieno rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, potrà compiere tutte le operazioni necessarie o utili alla realizzazione delle proprie finalità e potrà avvalersi di contributi e provvidenze ai sensi delle leggi in vigore e di quelle che venissero in seguito emanate.

Art. 5 – Logo associativo 

    1. A.I.E.C.I. è contraddistinta dal seguente logo: medaglietta circolare con anello rosso esterno con scritta Associazione Istruttori Educatori Cinofili Italiani in bianco;  campo bianco interno con scritta AIECI e forma di zampa in nero
    2. A.I.E.C.I. può procedere al deposito e alla registrazione del logo distintivo dei propri associati, delle loro attività e di quant’altro connesso e rilevante ai fini associativi, ne regolamenta l’uso e ne cura la gestione. 

Art 6- Incompatibilità professionale

La professione di Educatore Cinofilo, Esperto cinofilo nell’Area comportamentale, Istruttore cinofilo e Formatore cinofilo è incompatibile con l’esercizio di altre attività e professioni che ledono il prestigio ed il decoro della professione stessa, o che comportino in qualsiasi modo la violazione di alcuno dei principi o delle disposizioni dettate da A.I.E.C.I. per le professioni cinofile sopraccitate.

Art.7- Riservatezza professionale

Il Professionista Cinofilo si attiene scrupolosamente alle normative in materia di rispetto della riservatezza dei dati che gli vengono comunicati per ragioni di esercizio della professione,

TITOLO 2 –ORGANI E STRUTTURA

NORME GENERALI

Art. 8 – Organizzazione nazionale e regionale

1.A.I.E.C.I. organizza gli associati e le proprie attività attraverso i seguenti livelli: 

A. LIVELLO  NAZIONALE: rappresenta l’identità politica e culturale complessiva dell’Associazione e ne garantisce l’unità; rappresenta la sintesi e il fulcro dell’elaborazione delle strategie di sviluppo di A.I.E.C.I.

Nella sua azione di governo complessivo  il Livello Nazionale interviene anche con poteri di surroga nei compiti non assolti dal livello regionale e rappresenta l’Associazione nei confronti di tutti i livelli istituzionali e della società civile, con particolare riferimento alla dimensione nazionale e sopranazionale. 

B.SEZIONI REGIONALI sono responsabili dell’attuazione ed esecuzione concreta degli indirizzi strategici e delle attività e compiti a livello regionale cui si perviene attraverso l’attuazione delle linee di sviluppo associativo determinate a livello nazionale e attraverso l’elaborazione e la realizzazione delle proposte concertate dagli associati appartenenti alla sezione, in concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale e in armonia con le politiche e le scelte di livello nazionale. Attuano in concerto con le direttive nazionali e in stretto coordinamento e in accordo con Il Consiglio Direttivo Nazionale, le attività di rappresentanza della compagine associativa territoriale, sotto il profilo generale in conformità alle linee programmatiche nazionali, nei confronti dei livelli istituzionali e della società civile sul territorio. 

2.L’elezione a qualsiasi livello degli organi dell’Associazione è regolata dal presente statuto e uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione dei soci 

3.Dette cariche non possono essere inoltre ricoperte da soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, anche ai sensi del codice etico e deontologico, A.I.E.C.I. . ovvero che si trovino in situazioni di incompatibilità, dovute, oltre che alle cause previste dal presente statuto, all’esercizio di attività o a pubbliche o notorie prese di posizione non conciliabili con le finalità A.I.E.C.I. e i metodi, stabiliti dal presente statuto, per perseguirle. 

4.E’ comunque preclusa l’elezione alle cariche inerenti agli organi dell’Associazione a chi abbia riportato sentenze di condanna passate in giudicato inerenti le attività  di A.I.E.C.I..

5.In caso di segnalazione di anomalie di funzionamento, irregolarità di gestione o violazione di disposizioni dettate da A.I.E.C.I.o da soggetti pubblici, il Consiglio Nazionale dispone il ccommissariamento degli organismi territoriali su proposta del Presidente delegando al medesimo l’attuazione della deliberazione con uno o più propri provvedimenti. 

ORGANIZZAZIONE REGIONALE

Art. 9 – Sezioni regionali

  1. La rappresentanza territoriale dei Professionisti Cinofili è organizzata a livello regionale.
  2. Sono Organi regionali:
  • L’Assemblea Regionale degli Associati;
  • Il Consiglio Regionale;
  • Il Coordinatore Regionale.
  • Il Vice-Coordinatore Regionale
  • Il Segretario Regionale
  • Il Delegato nazionale per le Sezioni Regionali

3.Ogni qualvolta in una Regione si raggiunga il numero minimo di tre associati, il Direttivo indirà entro un anno l’assemblea degli iscritti al Registro della Regione per la nomina degli Organi previsti dallo Statuto. Se il numero degli associati a livello regionale è inferiore a tre, il Direttivo può stabilire l’accorpamento di due o più regioni con contiguità territoriale che opereranno con le stesse modalità stabilite per la singola sezione regionale.

4 Gli organi regionali, secondo le specifiche prerogative e funzioni, svolgono la loro attività nell’ambito della cinofilia professionale in conformità con le scelte e gli indirizzi decisi a livello nazionale e con l’autonomia gestionale che il Consiglio Direttivo Nazionale di volta in volta conferisce loro. Si occupano di organizzare azioni per diffondere la conoscenza  livello territoriale dell’Associazione sia tra i professionisti di settore, che tra le istituzioni locali e più in generale alla possibile utenza dei servizi professionali degli associati.

Art. 10 – Assemblea Regionale degli Associati,

  1. L’Assemblea regionale è composta da tutti i soci AIECI della regione e si riunisce almeno una volta l’anno per approvare le linee di coordinamento e sviluppo proposte dal Consiglio Regionale che verranno poi sottoposte al Consiglio Direttivo; l’Assemblea è convocata  dal Coordinatore Regionale o su richiesta di almeno un terzo degli associati regionali;
  2. Provvede alla nomina del Consiglio Regionale;
  3. Fornisce al Consiglio Regionale indicazioni e proposte ed evidenzia tutte le problematiche che i soci a livello locale individuano nell’esercizio della loro professione.
  4. L’Assemblea è regolarmente costituita quando in prima convocazione sono presenti la metà più uno degli associati, in regola con il versamento delle quote associative annuali nazionali, e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti. Essa delibera a maggioranza semplice di voti.
  5. Il Coordinatore o il Segretario della Sezione Regionale, verificata la validità dell’assemblea regionale, prevede a far eleggere il presidente e il segretario dell’assemblea stessa.
  6. L’Assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data di svolgimento tramite mail  inviata a tutti i soci della Sezione, nel caso di rinnovo del Consiglio Regionale deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Regionale
  7. L’Assemblea può essere svolta anche tramite piattaforma web; la presenza dei soci sarà verificata tramite identificazione audio video. 
  8. I componenti del Consiglio Regionale sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi tramite schede contenenti un numero di nomi non superiori alle persone da eleggere; in caso di Assemblea svolta via piattaforma web saranno adottati i dispositivi  tecnologici necessari ad assicurare le modalità di voto previste.La nomina del Consiglio Regionale va ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 11 – Il Consiglio Regionale: 

  1. Il Consiglio Regionale è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti. La durata delle cariche è di quattro anni. Il Consiglio Regionale elegge tra i propri membri il Coordinatore Regionale, il Vice Coordinatore e il Segretario
  2. Il Consiglio Regionale:
  • Redige e aggiorna il Registro Regionale, si occupa su precisa indicazione del Consiglio Direttivo delle attività relative alle iscrizioni, sospensioni e cancellazioni
  • Delibera unitamente al Coordinatore la convocazione dell’assemblea regionale,
  • Tutela gli iscritti a livello Regionale e svolge ogni attività per rappresentare gli iscritti a livello delle Istituzioni e organizzazioni locali.
  • Elabora proposte in materia di organizzazione e di attività di coordinamento degli Iscritti, individuando le esigenze professionali a livello territoriale e le iniziative che possono essere di stimolo al potenziamento dell’organizzazione associativa locale sottoponendole all’assemblea regionale.
  • Vigila sul corretto svolgimento della professione da parte degli iscritti e propone al Consiglio Direttivo eventuali provvedimenti disciplinari.
  • Interviene su richiesta delle parti per comporre le contestazioni che in dipendenza dall’esercizio della professione, potessero sorgere tra gli associati della regione;
  1. Il Consiglio Regionale è convocato dal Coordinatore o quando sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio secondo le esigenze che emergono a livello locale, comunque una volta ogni sei mesi. La riunione del Consiglio Regionale può svolgersi anche via piattaforma web.
  2. I Consiglieri che per tre volte di seguito non partecipano alle riunioni del Consiglio, decadono (fatti salvi i gravi e comprovati impedimenti).
  3. Le deliberazioni del Consiglio Regionale sono prese a maggioranza dei presenti; la validità della riunione consigliare prevede la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio se il consiglio è composta da 3 persone e di almeno un terzo per il Consiglio con 5 membri.
  4. Lo scioglimento del Consiglio in caso di inattività o irregolarità e determinato dal Consiglio Direttivo che in caso di scioglimento o di mancata costituzione affida le funzioni a un Delegato Straordinario. Entro il termine massimo di 90 giorni il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea Regionale per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 12- Coordinatore regionale Vice coordinatore e Segretario

  1. Il Coordinatore Regionale  attua il collegamento tra la base regionale e gli organi nazionali, puòpartecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto. Esercita la funzione di rappresentanza dell’organizzazione nell’ambito regionale; convoca e presiede il Consiglio Regionale, convoca le assemblee regionali
  2. Il Vice Coordinatore: sostituisce il Coordinatore Regionale in ogni sua attribuzione in caso di assenza o di impedimento all’esercizio delle proprie funzioni.
  3. Il Segretario: svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea del Consiglio Regionale e coadiuva il Coordinatore e  il Consiglio Regionale nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per lo svolgimento delle attività previste a livello regionale.

Art 13 – Il Delegato nazionale per le Sezioni Regionali

Il Presidente nomina e revoca con proprio provvedimento il Delegato nazionale, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Delegato  Nazionale ha il compito di collaborare con i Coordinatori Regionali  al fine di rendere omogenee ed univoche le varie iniziative e attività svolte dalle Sezioni Regionali e coordina  l’attuazione a livello territoriale delle linee programmatiche di sviluppo dell’Associazione decise a livello nazionale

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE 

Art. 14-Organi Nazionali

Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea dei soci
  • il Consiglio Direttivo Nazionale;
  • il Presidente
  • Il Vice Presidente;
  • Il Segretario;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • la Commissione Tecnica

Art. 15 – Assemblea Nazionale dei Soci

  1. L’Assemblea Nazionale è composta da tutti i soci attivi, regolarmente iscritti all’Associazione ed è l’organo fondamentale atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
  2. Possono partecipare All’Assemblea nazionale tutti i soci attivi in regola con i versamenti delle quote annuali, ogni socio ha diritto ad un voto. 
  3. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno in via ordinaria – per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo – ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto degli associati.; l’Assemblea delinea gli indirizzi generali dell’attività di AIECI  anche mediante l’approvazione del programma presentato dal Consiglio Direttivo Nazionale
  4. La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Consiglio Direttivo e dal Presidente mediante comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica di tutti i soci attivi comunicato all’Associazione da parte del socio, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
  5. In prima convocazione l’ Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 C.C.
  6. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo oppure mediante richiesta formale sottoscritta da almeno un quarto dei soci iscritti.
  7. L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti i 3/4 dei soci iscritti e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati
  8. L’Assemblea può essere svolta anche tramite piattaforma web ; la presenza dei Soci e il loro diritto di voto sarà verificato tramite procedure di identificazione audio-video 
  9. Il verbale delle Assemblee è tenuto a disposizione di qualunque socio faccia richiesta di consultazione o copia.
  10. L’Assemblea ha, tra gli altri, i seguenti compiti:
  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • elegge la Commissione Tecnica
  • elegge il Collegio dei Probiviri;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • approva i regolamenti interni e il codice deontologico;
  • delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
  1. All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale, che verrà conservato agli atti e di esso sarà data lettura prima dell’inizio della successiva adunanza.
  2. Ogni socio ha diritto ad un voto e sono ammesse deleghe, da rilasciarsi solo ad altri soci e non più di una, ovvero ogni socio non può essere latore di più di una delega.
  3. Le votazioni si fanno per alzata di mano, oppure per appello nominale, o a scrutinio segreto quando ne facciano domanda almeno la metà dei soci presenti. In caso di svolgimento via piattaforma web saranno utilizzati dispositivi o applicazioni appositi per lo svolgimento del voto; possono essere applicate modalità di voto per dichiarazione diretta, qualora la modalità venga approvata a maggioranza dei soci presenti.
  4. Nel caso in cui la votazione riguardi persone, essa avverrà sempre a scrutinio segreto; in caso di svolgimento via piattaforma web saranno utilizzati dispositivi o applicazioni appositi  per lo svolgimento del voto segreto.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo Nazionale

  1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo esecutivo dell’Associazione, è composto da 5 a 7 membri, eletti dall’Assemblea Nazionale  fra i soci attivi che abbiano presentato la loro candidatura e dura in carica quattro anni.Il Consiglio Direttivo ha il compito di coordinare, stimolare e promuovere le linee di indirizzo e di sviluppo dell’Associazione, stabilendo la programmazione annuale delle attività e le linee strategiche a medio termine. Al momento della nomina dei membri del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale i membri si riuniscono per stabilire la nomina al proprio interno del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario .
  2. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Nella gestione ordinaria a titolo esemplificativo i suoi compiti sono:
  • predisporre gli atti ed i regolamenti interni con la collaborazione della la Commissione Tecnica
  • modificare i le norme del codice deontologico da sottoporre all’ Assemblea
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo
  • stabilire annualmente l’ammontare delle quote associative
  • istituire le pratiche di ammissione di nuovi soci ai sensi del regolamento e dello statuto
  • ratificare le nomine dei Coordinatori Regionali e dei Consigli Regionali;
  • promuovere e coordina le manifestazioni scientifiche e divulgative
  • approvare le manifestazioni e le attività di settore proposte dai Consigli Regionali e se necessario collaborarvi;
  • promuovere e coordina ogni qualsivoglia attività per garantire la formazione professionale dei propri iscritti
  1. Modalità operative del Consiglio Direttivo Nazionale:
  • Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 consiglieri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 4 anni.
  • Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in forma virtuale tramite piattaforme multimediali.
  • Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci, con possibilità di rinnovo.
  • In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
  • Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno  quattro volte l’anno ed è convocato da: il Presidente; da almeno il 30% dei soci, su richiesta motivata; da almeno 3 consiglieri.
  • La convocazione avviene tramite email di norma 15 giorni prima della data stabilita, che si riducono a 5 in caso di urgenza. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei Soci.
  • Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente e sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri e per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  • La riunione del Consiglio Regionale può svolgersi anche via piattaforma web 
  • I Consiglieri eletti che per tre volte consecutive siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadono automaticamente dalla carica.
  • Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni qualvolta viene riscontrata la necessità da parte del Presidente o da parte della maggioranza dei Consiglieri.

Art. 17 – Presidente, Vice Presidente e Segretario

  1. Il Presidente, il Vice Presidente Il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale al momento della sua elezione 
  2. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione 
  3. Il Presidente: 
  • Convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e al pagamento delle spese.
  • Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
  • Promuove l’attività dell’Associazione ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale.
  • Cura e promuove l’esecuzione e l’adempimento delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea degli associati; 
  • Può delegare per attività soggette ad autorizzazioni persone anche non soci ai soli fini dell’intestazione delle autorizzazioni necessarie e delle pratiche amministrative relative.
  • Nomina con proprio decreto il Delegato Nazionale per le Sezioni Regionali
  1. Il Vicepresidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o d’impedimento può  coadiuvare il Presidente nelle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’associazione;
  2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze della Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale; cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Nazionale; cura e supervisiona la gestione delle comunicazioni ufficiali degli atti. 

Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci effettivi eletti dall’Assemblea e dura in carica quattro anni: il Collegio nomina al suo interno il Presidente. I singoli probiviri possono essere riconfermati ma non oltre il terzo mandato consecutivo. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare gli atti contabili dell’associazione e la situazione di Cassa e di riferire all’Assemblea sul bilancio delle entrate e delle uscite.
  2. Il Collegio decide, sull’adozione, di diritto o dopo apertura di procedimento disciplinare sanzioni nei riguardi degli iscritti AIECI come disposto  nella Sezione Procedimenti disciplinari e sanzioni, decide inoltre in merito alle impugnazioni dei rifiuti di iscrizione nonché sulle controversie tra i soci ed i reclami da essi presentati.

Art. 19 – Revisore unico

L’assemblea può procedere alla nomina di un Revisore unico per la durata in carica di quattro anni, rinnovabili, ma non oltre il terzo mandato.

Il Revisore unico dovrà essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Revisore unico dovrà:

  • vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Revisore unico potrà in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20- Commissione Tecnica

  1. La Commissione Tecnica è composta da cinque soci attivi, eletti in seno all’Assemblea ordinaria annuale, di comprovata professionalità e che esercitino attività di formazione professionale nel settore cinofilo da almeno tre anni e siano professionisti di secondo o terzo livello. La Commissione tecnica dura in carica quattro anni e il titolo di Commissario Tecnico è rinnovabile.
  2. La Commissione Tecnica verifica la corrispondenza dei requisiti dell’aspirante socio e verifica il possesso dei requisiti professionali secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento. La Commissione Tecnica predispone le eventuali verifiche necessarie alla valutazione dei requisiti attraverso colloquio o prove di valutazione.
  3. Il parere della Commissione Tecnica, la quale si riunisce almeno quattro volte all’anno (qualora si renda necessario), alla presenza di almeno tre componenti, e il voto viene espresso a maggioranza semplice. La carica di Commissario Tecnico è incompatibile con la carica di consigliere regionale o consigliere del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Gratuità delle cariche elettive e incompatibilità fra le cariche.

  1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
  2. Ai soci compete solo il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione, autorizzate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, regolarmente documentate.
  3. La carica di Consigliere Nazionale è incompatibile con la carica  di Consigliere Regionale, La carica di Commissario Tecnico è incompatibile con la carica di consigliere regionale o consigliere del Consiglio Direttivo.

TITOLO 3 – FORMAZIONE E COMITATO SCIENTIFICO

Art. 22 – Formazione

La formazione delle figure professionali descritte all’art.2 e in generale di chi opera nei diversi contesti legati alle attività professionali cinofile deve rispondere alle necessità e ai bisogni specifici che riguardano l’esercizio della sua professione. In particolare i professionisti cinofili possiedono una formazione teorico-pratica, costantemente aggiornata, che permette loro di esercitare la propria attività con competenza e professionalità; essi sono in grado di garantire ai propri fruitori e agli altri professionisti di settore, con cui dovessero collaborare, elevati livelli qualitativi e la più stretta aderenza ai principi previsti dal Codice Deontologico.

Il percorso formativo delle figure professionali descritte nell’art.2 si articola nel modo più esaustivo possibile, per poter comprendere l’acquisizione di conoscenze e competenze relativamente alle aree etologica, delle scienze del comportamento, della zoologia e zootecnia, dell’educazione e gestione del cane, delle procedure di training e delle discipline sportive, delle problematiche comportamentali e le relative procedure di modificazione comportamentale, della deontologia professionale e del rispetto delle normative vigenti. Il professionista dell’educazione e istruzione cinofila possiede, quindi, una preparazione multidisciplinare che permette di trasmettere sapere, conoscenza e tecniche ai proprietari dei cani, oltre che ai cani stessi, considerando il proprio intervento sempre finalizzato al perseguimento del benessere del binomio uomo-cane, attraverso un approccio etologicamente negoziato. Tale modalità di intervento, in ogni area di attività sia privata che sociale, costituisce la premessa indispensabile sia per un completo inserimento sociale dell’animale volto ad evitare comportamenti pericolosi, sia per un corretto apporto relazionale da parte del cane nelle diverse attività che lo vedono coinvolto.

La tutela della formazione degli associati e della loro conformità alla qualifica professionale, viene realizzata attraverso la verifica formale delle competenze e abilità professionali nonché dell’aggiornamento continuo e specializzazione come specificato dal Regolamento interno. 

Art.23-Comitato Scientifico

Al fine di perseguire la qualificazione e l’aggiornamento professionale, l’Associazione si avvale di un Comitato Scientifico che svolge funzioni consultive e di indirizzo scientifico per gli organismi statutari e composto da un numero massimo di 5 componenti. I membri del Comitato Scientifico vengono proposti dal Consiglio Direttivo e la loro nomina viene ratificata dall’Assemblea dei Soci. Possono far parte del Comitato Scientifico personalità che si distinguono per la loro competenza tecnico-scientifica di settore e possono appartenere al mondo accademico, della ricerca, dei professionisti che si sono distinti per il loro contributo di conoscenza e competenza al settore cinofilo o altre personalità di rilevanza per le tematiche che riguardano la qualificazione professionale. Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni e i componenti possono essere rinnovati. La carica di membro del Comitato Scientifico è gratuita.

TITOLO 4 – I SOCI

Art.24 – Soci

 A.I.E.C.I. – Associazione Istruttori Educatori Cinofili Italiani è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L’Associazione prevede:

1) soci attivi (fondatori e ordinari) in possesso dei requisiti professionali previsti;

2) soci onorari;

3) soci sostenitori.

Possono far parte dell’Associazione tutte le persone di ambo i sessi, maggiorenni, che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

I Soci possono essere:

1)Soci attivi :

  1. soci fondatori: persone che hanno dato origine alla costituzione dell’Associazione;
  2. soci ordinari: coloro che in possesso di diploma o attestato di partecipazione del Master di Primo Livello in Istruzione Cinofila dell’Università di Pisa, titoli equivalenti oppure comprovata esperienza, oppure adeguata formazione professionale relativamente alle qualifiche professionali di Educatore, Esperto nell’area comportamentale, Istruttore cinofilo, Formatore cinofilo, secondo quanto previsto dal Regolamento interno, presentata la domanda di iscrizione, sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale dopo parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica.

2)Soci onorari: enti o istituzioni e persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e alla vita dell’Associazione o che a seguito del loro operato abbiano contribuito tangibilmente al raggiungimento degli obiettivi e/o che abbiano acquisito pubblica e riconosciuta fama in discipline attinenti il settore cinofilo o comunque di interesse. Indicati formalmente all’Assemblea nazionale dal Consiglio Direttivo Nazionale, saranno nominati con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

3) Soci sostenitori: enti o istituzioni o persone che, pur non avendo i requisiti professionali, sono interessati alle finalità associative e intendono comunque contribuire, anche in forma economica, alla affermazione e allo sviluppo delle attività dell’Associazione. Essi possono proporsi autonomamente o venire nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, verificata la disponibilità.

I Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione; solo i Soci attivi possono essere eletti negli Organi Direttivi e sono tenuti a partecipare alle assemblee e alle riunioni indette dal Consiglio Direttivo; solo i soci attivi hanno diritto di voto in sede assembleare.

Art.25 -Cessazione del vincolo sociale

I Soci perderanno tale qualifica per decesso, dimissioni, morosità o radiazione.

Le dimissioni vanno inoltrate all’associazione mediante raccomandata AR o posta certificata e hanno effetto con la chiusura dell’esercizio in corso se presentate almeno un mese prima e in caso contrario con la chiusura dell’esercizio successivo.

Il Socio che non abbia versato la quota associativa secondo quanto definito dal regolamento decadrà per morosità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio. 

La radiazione verrà sancita dall’Assemblea dei Soci, in attesa il Socio verrà sospeso.

Art. 26-Obblighi associativi

Il socio ordinario è obbligato a svolgere la formazione continua annuale -formazione permanente-secondo quanto previsto dal Regolamento interno

Art. 27-Obblighi morali e deontologici

Ogni socio si impegna a contribuire al perseguimento degli scopi dell’art.2 dello Statuto e ad attenersi alle norme morali e deontologiche previste dal Codice Deontologico

Art. 28-Registri Regionali e Registro Nazionale dei professionisti cinofili

L’ammissione a socio ordinario dà diritto alla contemporanea iscrizione ai Registri Regionali. Per ogni Regione verrà costituito il Registro Regionale secondo le professioni indicate nell’art.2. I professionisti iscritti in un Registro Regionale esercitano l’attività in tutto l’ambito nazionale. L’iscrizione avviene in un solo Registro Regionale. I Registri Regionali formeranno il Registro Nazionale dei professionisti cinofili. I Registri prevedono l’automatica iscrizione dei soci secondo le figure professionali indicate nell’articolo 2. I soci non più iscritti all’Associazione per dimissioni o decadenza saranno automaticamente e tempestivamente cancellati dai Registri Regionali. I Registri Nazionali e Regionali, totalmente autonomi e indipendenti da scuole, federazioni e altre associazioni di settore, raccolgono, coordinano e rappresentano l’identità professionale di coloro che svolgono attività inerenti l’educazione, istruzione e formazione cinofila.

TITOLO 5– PATRIMONIO, GESTIONE ECONOMICA E SCIOGLIMENTO

Art. 29. – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

– quote sociali;

– beni, immobili e mobili;

– contributi;

– donazioni e lasciti;

– rimborsi;

– attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

– ogni altro tipo di entrate.

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di associazione annuali e da eventuali diverse contribuzioni relative allo sviluppo di attività inerenti gli scopi associativi stabiliti dal Consiglio Direttivo  Nazionale nonché da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell’organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 30 – Anno finanziario

L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo Nazionale deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo dev’essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il giorno 30 del mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 10 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art.31 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Art.32 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea. In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di cessazione per qualsiasi causa il patrimonio residuo sarà devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, escluso comunque qualsiasi rimborso ai soci, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

TITOLO 6 – SANZIONI DISCIPLINARI

Art.33–Responsabilità disciplinare e azioni disciplinari

I soci AIECI sono responsabili del loro comportamento nell’esercizio delle attività professionali e  nella loro condotta generale per garantire onorabilità, decoro e stima e considerazione propria e della categoria professionale o di altri professionisti con cui il socio collabori o sia venuto a contatto. Qualora si verifichino mancanze, abusi e comportamenti difformi e violazioni al Codice Deontologico ed Etico il socio si rende responsabile dal punto di vista disciplinare .

Art.34–Sanzioni disciplinari

  1. Le sanzioni disciplinari previste dal presente Titolo 6 sono intese a sanzionare l’accertata violazione dei doveri previsti nel Codice Deontologico ed Etico. Le segnalazioni, contestazioni e/o denunce devono pervenire al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale per iscritto, con dettaglio delle date, dei luoghi circostanziando i fatti accaduti e ogni altro avvenimento o elemento importante ai fini della segnalazione o contestazione; il proponente della contestazione deve identificarsi.
  2. Le sanzioni comminate per le violazioni accertate sono commisurate alla gravità del fatto e all’intensità del dolo o al grado della colpa e a tutte le conseguenze, individuali e collettive, che la violazione ha comportato, tenuto conto anche della condotta precedente e successiva al fatto per cui è giudizio, delle eventuali violazioni già giudicate e accertate in passato a carico dell’associato e di ogni altra circostanza utile per la formulazione di un giudizio equo e ragionevole. 
  3. Le sanzioni sono:
  1. RICHIAMO: sanzione disciplinare erogata per infrazioni modeste, consiste nel richiamo dell’interessato ai doveri e alla dignità professionale.
  1. CENSURA: sanzione disciplinare consistente nel biasimo formale per la mancanza o l’abuso commesso; erogata con dichiarazione formale dell’accertamento di una mancanza non lieve, ma non lesiva del decoro e della dignità professionale e l’ammonimento a mantenere per il futuro una condotta rispettosa delle regole di comportamento professionale 
  2. SOSPENSIONE: sanzione disciplinare consistente nella dichiarazione di impossibilità temporanea a svolgere l’attività professionale sotto le insegne dell’Associazione; comportano sospensione, per una durata da cinque giorni a un massima di un anno, mancanze gravi e abusi che ledono il decoro e la dignità professionale
  1. RADIAZIONE: sanzione disciplinare consistente nella dichiarazione di impossibilità definitiva a svolgere l’attività professionale sotto le insegne dell’Associazione pronunciata quando l’iscritto ha compromesso gravemente la propria reputazione e dignità professionale e debba pertanto essere allontanato dalla compagine associativa 

Tutte le sanzioni disciplinari sono trascritte in un registro permanente delle sanzioni disciplinari.

Art. 35 – Competenza per l’irrogazione delle sanzioni disciplinare 

Il collegio dei probiviri è competente a procedere all’irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei soci

Il Consiglio Direttivo Nazionale a fronte di segnalazione o denuncia motivata e circostanziata promuove l’avvio del procedimento disciplinare dinanzi al Collegio dei Probiviri; inoltre riceve i reclami avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri.

Art. 36- Procedimenti disciplinari 

  1. Competente a promuovere il procedimento disciplinare è il Presidente dell’Associazione che unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale avvia la richiesta di avvio del procedimento disciplinare presso il Collegio dei Probiviri
  2. Tutte le comunicazioni relative al corso del procedimento disciplinare devono essere fatte al socio interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al sua domicilio professionale o alla sua residenza o via posta certificata; le comunicazioni possono essere lette alla presenza dell’interessato, che non sia rimasto contumace, durante le udienze del collegio dei probiviri.Durante il procedimento disciplinare possono essere depositate memorie e documenti, attinenti alla questione da discutere. 
  3. La richiesta di apertura di un procedimento disciplinare, se non manifestamente priva di fondamento, deve essere comunicata al socio, a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri, con dettagliata contestazione del fatto di cui viene incolpato, del luogo e del tempo in cui esso sarebbe accaduto e delle disposizioni deontologiche violate; l’interessato, con preavviso di almeno cinque giorni, deve essere ammesso a comparire avanti il collegio dei probiviri per essere sentito a chiarimento e discolpa prima che il procedimento si apra; se chiarimenti e discolpe appaiono sufficienti a escludere la necessità di un procedimento disciplinare, la richiesta viene archiviata. In caso contrario, o qualora l’interessato non compaia, il presidente del collegio dei probiviri apre il procedimento, e fissa un’adunanza per lo svolgimento dell’istruttoria, la discussione e la decisione; detti provvedimenti vengono comunicati all’interessato che non sia comparso; l’adunanza non può tenersi prima di dieci giorni dalla comunicazione, verbale all’interessato che sia comparso o scritta a colui che non sia comparso, della decisione di tenerla. 
  4. Nell’adunanza prevista per l’istruttoria, se l’incolpato compare, ha facoltà di farsi assistere da un collega o da un difensore di fiducia; se non compare, viene dichiarato contumace e avrà diritto solo alla comunicazione dell’avvenuta decisione del procedimento; nell’adunanza, il promotore del procedimento e l’incolpato hanno facoltà di chiedere che siano sentiti testimoni ed eventuali esperti a sostegni delle proprie tesi; se non è possibile esaurire l’istruttoria in un’unica adunanza, il presidente dispone un rinvio non superiore a tre giorni; se non è possibile procedere a discussione nella stessa adunanza in cui si è tenuta l’istruttoria, il presidente può disporre un rinvio non superiore a sette giorni.
  5. All’esito della discussione, nella quale la difesa dell’incolpato ha comunque diritto a essere ascoltata per ultima, il collegio dei probiviri delibera la decisione e ne legge il dispositivo nell’adunanza, comunicando la motivazione al promotore e all’incolpato entro tre giorni dalla discussione, ovvero, in casi che richiedano maggiore ponderazione, comunica dispositivo e motivazione al promotore e all’incolpato entro cinque giorni dalla discussione. 
  6. Avverso le decisioni del collegio dei probiviri è ammesso motivato ricorso, da presentarsi, a cura dell’incolpato o del promotore, con raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede dell’associazione o con posta certificata, entro quindici dalla comunicazione della motivazione della decisione impugnata; su ricorso decide, sentite le parti, ed entro quindici giorni dalla proposizione del medesimo, il Consiglio Direttivo Nazionale; il ricorso sospende l’esecuzione della decisione di primo grado; si applicano le disposizioni del comma 4 e del comma 5, ma l’ulteriore istruttoria si tiene solo se indispensabile per la decisione. 

TITOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 – Codice Etico e Deontologico 

L’etica professionale dell’educatore e istruttore cinofilo iscritto all’Associazione e quindi le norme di condotta pubblica o privata a cui attenersi, sono richiamate nel Codice Etico e Deontologico

Art. 38 – Regolamento 

Per l’ordinamento e il funzionamento dell’Associazione, nonché per la specificazione di alcune norme particolari più suscettibili di modificazioni, lo Statuto AIECI è integrato da apposito Regolamento interno.

Art. 39 -Modifiche dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato solo su approvazione da parte di due terzi dei soci presenti ad una Assemblea straordinaria in prima convocazione e in seconda convocazione su approvazione della metà più uno (maggioranza assoluta) dei soci presenti .

Per quanto non espressamente previsto da questo statuto, si applicano le norme di legge .

Il presente Statuto è aggiornato alla data del 30.04.2021