ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI EDUCATORI CINOFILI ITALIANI
CODICE ETICO E DEONTOLOGICO
Premessa
Il Codice Etico e Deontologico AIECI si ispira alla cultura dell’integrità professionale basata su un sistema di regole riguardanti la deontologia professionale e un sistema di principi e valori che riguardano l’etica professionale; si fa specifico riferimento alle indicazioni contenute nella Legge 04/2013 (articolo 1, comma 3) e negli articoli 2 comma 2, e 27- bis del Codice del consumo.
I principi etici professionali sono ispirati al rispetto e alla tutela della Dignità umana e dei Diritti Fondamentali dell’Uomo, nonché al rispetto del Benessere animale. I valori professionali che devono guidare l’attività del professionista sono principalmente riferiti a legalità, onestà, responsabilità e trasparenza, competenza, servizio e dedizione.
I principi deontologici professionali costituiscono l’insieme delle regole e dei comportamenti che obbligano il professionista ad agire con specifiche responsabilità; le regole di riferimento si articolano sia nella dimensione della relazione professionale con il Cliente, gli altri Professionisti e il Pubblico sia nelle modalità di erogazione del servizio professionale che devono essere improntate a criteri di lealtà, servizio, responsabilità, indipendenza, remunerazione, pubblicità.
Il Codice Etico e Deontologico costituisce l’insieme delle norme e dei principi di condotta in cui tutti i soci AIECI si riconoscono e che si impegnano a rispettare. Le norme del Codice Etico e Deontologico (successivamente denominato “Codice”) infatti si applicano a tutti i professionisti iscritti ad AIECI sia nei loro rapporti reciproci che nei confronti dei terzi.
La conoscenza, la condivisione e il rispetto del presente Codice, nonché l’osservanza delle norme e dei principi in esso contenuti, è un requisito imprescindibile per gli Iscritti ad AIECI.
In relazione a ciascuna delle figure rappresentate, il Codice fa riferimento alle definizioni contenute nello Statuto.
Principi Generali
Il presente Codice illustra i principi e le regole che gli Iscritti ad AIECI sono tenuti a osservare nell’esercizio della professione o comunque rispetto alla propria adesione ad AIECI.
Il Socio si impegna a rispettare, tutelare e a valorizzare i diritti fondamentali di ogni persona con attenzione e riguardo alla singola soggettività.
Le competenze di ogni Socio professionista iscritto derivano da un iter formativo qualificato nonché dal successivo e costante aggiornamento derivante dalla formazione continua. Il Socio AIECI agisce nel rispetto delle normative e delle leggi vigenti; conosce e rispetta lo Statuto, il Codice Etico e Deontologico e gli eventuali Regolamenti interni di AIECI.
Il Socio professionista conosce i confini del proprio ambito di competenza e del proprio intervento e si impegna ad operare esclusivamente in tale ambito.
Il Socio assume la responsabilità professionale del proprio operato, avendo a cuore la tutela dei diritti della persona e la tutela del benessere animale. Esercita il proprio ruolo professionale con trasparenza, coerenza, onestà e rettitudine.
AIECI riconosce come fondamentali i principi della onestà, trasparenza, coerenza, probità e decoro, rispetto dei diritti della persona e della sua dignità, rispetto della dignità del cane e di tutela del suo benessere psicofisico. Tali principi devono essere condivisi ed attuati da tutti gli Associati AIECI.
L’azione di AIECI si ispira all’affermazione di una cultura professionale basata sulla responsabilità nei confronti del cane e del cliente/utente nel rispetto dell’individuo animale e della relazione uomo-cane che si avvale delle più attuali e aggiornate conoscenze scientifiche.
Codice Etico e Deontologico AIECI
ASPETTI GENERALI
Art. 1 – Doveri di carattere generale
Lo svolgimento della professione deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia civile, penale, tributaria e comunque nel pieno rispetto delle leggi dello Stato Italiano o dello Stato estero in cui ci si trovi ad operare.
Il Socio professionista adotta ogni forma di tutela personale e civile necessaria, attenendosi al contempo a principi di una corretta e leale concorrenza di mercato.
Art. 2 – Dignità e decoro professionale
L’esercizio della professione deve essere svolto in conformità ai principi del decoro e della dignità professionale ed è fondato sulla libertà e sull’autonomia.
Art. 3 – Competenza professionale
Il Socio professionista opera nel rispetto delle proprie competenze, rispettando le competenze e le specificità degli altri professionistI.
Il Socio professionista riconosce i limiti della propria competenza e fornisce al cliente le informazioni circa la propria figura professionale e la metodologia del proprio operato.
Il Socio professionista rispetta la volontà del cliente, non ingenera aspettative infondate nel proprio cliente, non utilizza indebitamente la fiducia scaturita dal rapporto professionale.
Il Socio professionista si impegna ad aggiornare costantemente la propria preparazione e le proprie competenze negli specifici ambiti riguardanti la propria qualifica professionale. Come previsto dallo Statuto AIECI la formazione continua è obbligatoria per il Socio professionista.
RAPPORTO CON LA CLIENTELA
Art.4 – Rispetto del cliente
Il Socio professionista:
- si attiene al rispetto della libertà e della dignità della persona, tutelando il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia del proprio cliente;
- non effettua alcuna discriminazione in relazione al sesso, alla religione, alla nazionalità, all’ideologia, all’estrazione sociale, alle condizioni economiche, alle idee politiche; all’orientamento sessuale ed alla disabilità;
- evita di creare attività non necessarie al raggiungimento degli obiettivi concordati e agisce sulla base di un ruolo fiduciario perseguendo il miglior interesse del cliente;
- rispetta il principio di indipendenza, evitando il coinvolgimento nelle attività o nei profitti del cliente.
Art.5 – Rispetto per animali ed ambiente
Il Socio professionista opera al fine di tutelare il benessere psicofisico del binomio uomo-cane nel rapporto tra essi e con la società nella quale agiscono, applicando correttamente i metodi di insegnamento più idonei a perseguire tale scopo.
Il Socio professionista si impegna a svolgere una funzione educativa e/o rieducativa volta a promuovere l’autonomia del binomio uomo-cane, intesa come sviluppo delle migliori capacità relazionali che consentano al proprietario una corretta gestione del proprio cane, nel rispetto delle sue esigenze etologiche e psicofisiche nei contesti familiari e urbani.
Il Socio professionista rifiuta in modo categorico e inequivocabile l’utilizzo di metodologie, tecniche e dispositivi coercitivi, quali ad esempio collari a strangolo, collari con le punte, collari elettrici, così come l’uso della forza e della violenza, o di imposizioni fisiche e psicologiche sul cane.
Il professionista si impegna al rispetto dell’ambiente e del regno vegetale e animale.
Art. 6 – Libertà di scelta
Il Socio professionista rispetta il diritto del cliente a scegliere liberamente il professionista a cui rivolgersi.
Il Socio professionista, qualora lo ritenga opportuno, può subordinare il proprio intervento all’espletamento – da parte del cliente – di altre consulenze professionali. Il rapporto tra il professionista ed il cliente è basato sulla fiducia.
Art. 7 – Obbligo di riservatezza
Il Socio professionista è tenuto al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali del cliente e di terzi con cui sia venuto in contatto in relazione all’esercizio dell’attività professionale. Compito primario del professionista è tutelare, in base alle normative vigenti, la privacy dell’utente, evitando qualsivoglia divulgazione di notizie e dati sensibili o meno, riferibili al medesimo.
Per quanto concerne riprese e/o registrazioni audiovisive il Socio professionista è tenuto a raccogliere, nel rispetto della normativa vigente, il consenso del cliente.
Il Socio professionista in ogni sua esternazione pubblica o privata, è tenuto ad evitare ogni riferimento che possa ricondurre ad una identificazione soggettiva del cliente.
Art. 8 – Compensi professionali
La remunerazione della prestazione professionale non può essere subordinata ai risultati della prestazione medesima.
Nello stabilire il proprio compenso, il Socio professionista tiene conto della situazione socio-economica dell’ambiente in cui opera e ha facoltà di prestare gratuitamente la propria opera qualora lo ritenga etico.
Il Socio professionista comunica sin dal primo incontro il compenso per la propria prestazione.
Art. 9 – Rifiuto della prestazione
Il Socio professionista nell’esercizio della sua attività, è libero e può rifiutare la prestazione se ritiene non sussista il necessario rapporto di fiducia con il potenziale cliente.
Anche in assenza del consenso del cliente, il Socio professionista si asterrà da una nuova prestazione o dalla continuazione di quella attuale qualora non ritenga possibile, lecito, necessario o opportuno eseguirla.
Art.10 – Limiti
Il Socio professionista conosce e riconosce i limiti del proprio intervento professionale.
Qualora rilevi che il cliente necessiti di un intervento diverso da quello che la propria competenza professionale, è tenuto ad indirizzare lo stesso cliente verso altra figura professionale che ritenga più adeguata e per quanto riguarda tutti gli aspetti sanitari è tenuto a indirizzare il cliente al medico veterinario.
Art. 11 – Interruzione del rapporto di prestazione professionale
Il Socio professionista può valutare l’opportunità di interrompere il rapporto professionale quando lo stesso non procuri alcun beneficio al binomio cliente/cane o nel caso in cui venga meno il rapporto di fiducia e, in tal caso, fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie per la prosecuzione del rapporto professionale con altri professionisti. Il professionista interrompe il rapporto ogni volta in cui ravvisi la necessità dell’intervento di altro professionista.
Il Socio professionista può interrompere il rapporto professionale altresì per giusta causa (es. trasferimento o malattia)
Art. 12 – Attività professionale a distanza
I principi e le norme del presente Codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.
RAPPORTI CON I COLLEGHI E ALTRI PROFESSIONISTI
Art. 13 – Correttezza professionale e rispetto reciproco
Il Socio professionista ispira i propri rapporti con i colleghi al principio del rispetto, della lealtà e della onestà, solidarietà professionale e buona fede; qualora ve ne sia possibilità e necessità il Socio professionista deve essere disponibile a prestare assistenza e cooperazione agli altri colleghi.
Il Socio professionista si astiene dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un collega e in particolare su una specifica attività o prestazione e su presunti errori o incapacità. Più in generale, deve astenersi dal denigrare genericamente la professionalità e i risultati dell’attività di un collega.
Il Socio professionista si astiene anche da qualsiasi attività volta ad acquisire in maniera scorretta i clienti degli altri colleghi.
La denigrazione dei colleghi costituisce una grave infrazione deontologica.
Art. 14 – Relazioni con gli altri professionisti e le altre figure professionali
Ogni professionista iscritto ad AIECI opera in piena autonomia rispetto alle altre figure professionali in ambito cinofilo, pur essendo tenuto a ricercare la loro collaborazione quando il caso alla sua attenzione esuli dalle sue competenze o quando la necessità sia manifestata dall’utente stesso.
AIECI promuove la collaborazione tra i professionisti cinofili e i medici veterinari e medici veterinari esperti in comportamento nel rispetto degli specifici ambiti di competenza e nel rispetto delle prerogative dovute ai medici veterinari.
Il Socio professionista qualora intervenga professionalmente dopo l’operato di un altro collega deve assicurarsi che il rapporto professionale con il precedente collega sia stato correttamente concluso.
Il Socio professionista non interferisce nel lavoro legittimo di altri professionisti.
Art. 15 – Titoli, qualifiche, informazioni e pubblicità
In qualsiasi manifestazione o forma di comunicazione, come carta intestata, biglietti da visita, insegne esterne, pubblicità, articoli, documenti e libri, il Socio professionista fa riferimento solo ai titoli e alle qualifiche professionali che gli competono e che ha acquisito durante la formazione e gli aggiornamenti nella sua carriera professionale conformemente alle disposizioni di legge e dei regolamenti.
La pubblicità e le informazioni devono essere contenute entro i limiti del decoro professionale e ispirate a criteri di serietà e di rispetto delle disposizioni di legge a difesa del pubblico.
Il Socio professionista non utilizza espressioni ambigue verbali e scritte e/o forme di pubblicità ingannevoli.
Il Socio professionista mantiene un comportamento rispettoso e corretto utilizzando i mezzi di comunicazione come ad esempio i social media, evitando qualsiasi comunicazione o interazione che possa essere lesiva dell’immagine professionale e che possa provocare discredito nei confronti di terzi siano essi colleghi, clienti o l’Associazione stessa.
RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONE
Art. 16 – Obblighi di correttezza e riservatezza verso AIECI
Il Socio si impegna a mantenere comportamenti e azioni che tutelino la dignità della professione e dell’Associazione di appartenenza.
I Soci si impegnano a collaborare per il perseguimento degli scopi associativi e per la costruzione e il mantenimento della comunità professionale anche prestando assistenza e servizio quando richiesto.
I Soci sono tenuti a seguire e rispettare i Regolamenti interni, le Linee Guida e Dichiarazioni e Posizioni riguardanti etici, deontologici e professionali assunte dall’Associazione.
Il Socio professionista non può utilizzare eventuali posizioni e ruoli associativi per attività pubblicitarie inopportune.
Il Socio è tenuto a mantenere la riservatezza riguardo le attività associative e ai contenuti professionali e istituzionali che si sviluppano nell’ambito dell’Associazione.
Art. 17 – Violazioni
La responsabilità deontologica è personale.
L’inosservanza del presente Codice comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dallo Statuto AIECI ed da eventuali ulteriori regolamenti contenenti la disciplina del procedimento disciplinare. Le sanzioni comminate saranno proporzionate alla gravità degli atti o delle omissioni commesse.
Il procedimento disciplinare è obbligatorio e prosegue fino alla sua definizione anche se l’iscritto ad AIECI abbandona l’associazione. Il professionista è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività professionale quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della categoria e dell’Associazione stessa.
Art. 18 – Sanzioni
L’adesione al Codice implica l’accettazione delle forme di verifica e controllo che siano di volta in volta previste da AIECI.
La violazione delle norme riportate nel Codice comporta l’irrogazione delle sanzioni così come previste in sede disciplinare.
Restano fermi gli obblighi previsti dall’ordinamento giuridico italiano a carico degli iscritti e l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.
Art.19 – Sostegno personale dei principi deontologici
Il Socio professionista, riconoscendo nel presente Codice i cardini fondamentali per lo svolgimento dell’attività professionale, si impegna, nella attività di formazione e/o di divulgazione, a portare a conoscenza dei terzi con cui viene in contatto, il contenuto del presente Codice.
Approvato dall’Assemblea dei Soci il 30.04.21